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Problemi specifici delle amministrazioni fiscali in Europa I. Per gli scambi commerciali nel mercato interno dell'EU vale da oltre otto anni una "regola transitoria" per il prelievo dell'imposta sul valore aggiunto. A parte poche eccezioni, l'imposta è dovuta nel paese in cui la merce viene consumata e non in quello di provenienza. Questo cosiddetto principio del paese di destinazione comporta un prelievo incompleto dell'imposta sul valore aggiunto per tutto il commercio transfrontaliero nell'Unione europea. Il relativo danno stimato ufficialmente dalla Commissione è di circa 5 miliardi di euro. Inoltre le imprese diventano in tal modo agenti esecutivi delle amministrazioni fiscali, gelose dei loro introiti. I consumatori in pratica non hanno l'opportunità di approfittare delle notevoli differenze tra le aliquote IVA degli Stati membri. Soprattutto le piccole e medie imprese si lamentano dell'onere burocratico della guerra cartacea che ciò comporta. Nei sondaggi sugli ostacoli agli scambi commerciali nel mercato interno l'IVA occupa regolarmente i primi posti. La "nuova strategia", presentata dalla Commissione europea per migliorare le disposizioni riguardanti l'imposta sul valore aggiunto nel mercato interno, cambiano ben poco la situazione. Invece di estirpare il male alla radice e passare al prelievo dell'imposta sul valore aggiunto nel paese d'origine delle merci e dei servizi, si continuano a curare i sintomi. Rinunciando al rappresentante fiscale, finora previsto per legge, semplificando le procedure amministrative e favorendo la detrazione dell'IVA sulle spese, la situazione provvisoria del principio del paese di destinazione diventa sì più gradevole, ma il problema continua ad esistere. La mole di lavoro amministrativo e i costi per le imprese non si ridurranno di molto e le frodi fiscali fioriranno rigogliosamente davanti agli occhi di tutti. Il comitato tributario dell'UFE esorta perciò la Commissione a fare di tutto per accelerare l'introduzione del principio del paese d'origine. L’UFE chiede l’armonizzazione delle basi imponibili delle aziende, in modo da renderle identiche a livello europeo. II. Gli esperti ritengono che in Europa già nel 2005 fino al 7 % del commercio con i privati si svolgerà attraverso Internet. In cifre si tratta di fatturati pari a 160 miliardi di euro e per l'UE di un volume fiscale sui consumi di almeno 25 miliardi di euro. Se solo una parte di tale volume scavalcasse il fisco, ciò significherebbe una perdita di gettito fiscale pari a decine di miliardi di euro nell'Unione europea. Il comitato tributario dell'Unione dei lavoratori finanziari europei esorta perciò la Commissione a prendere immediati provvedimenti affinché vengano stabilite regole che consentano di registrare fiscalmente i fatturati Internet. La direttiva proposta in giugno costituisce al massimo un primo inizio. Rimangono irrisolte questioni di centrale importanza, come ad esempio quella di controllare i fatturati online e quella di come assicurarsi che imprese di Stati non appartenenti all'UE – come previsto – si facciano registrare in uno Stato membro dell'UE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Poiché le imposte, nel caso delle vendite ai privati, non sono più prelevabili nel paese in cui avviene il consumo, bensì in uno degli Stati membri nel quale l'impresa venditrice ha la propria sede, gli Stati con alte aliquote IVA hanno ragione di temere che le transazioni commerciali si trasferiranno in paesi con aliquote basse. III. Si rivela insufficiente la formula di compromesso individuata in occasione del vertice di Feira (Portogallo), relativa ad una imposizione uniforme dei redditi costituiti da interessi e che prevede l'abolizione in tutta Europa dell'imposta alla fonte nel giro di 10 anni e la sua sostituzione con la comunicazione agli uffici finanziari del paese dell'investitore in merito ai redditi da investimenti di capitali. La suddetta formula di compromesso è stata raggiunta mediante la concessione di eccezioni e con un orizzonte temporale che va fino al 2010. Non si può attendere tale data per poter registrare equamente i redditi di capitale in Europa. Il comitato tributario dell'UFE si appella ai governi degli Stati dell'UE affinché trovino un accordo su una regola comune per l'imposizione fiscale degli interessi nell'Unione europea. Il comitato tributario dell'UFE incoraggia ancora una volta il cosiddetto "modello di coesistenza", che prevede o un'imposta alla fonte del 20 % oppure un obbligo di comunicazione per le banche ai locali uffici finanziari. IV. Sulla base dei programmi definiti in ambito politico, il principio del paese di destinazione non sarà sostituito a breve termine dal principio del paese d'origine. Le frodi connesse con il principio del paese di destinazione continueranno ad essere possibili e aumenteranno. Poiché l'Ufficio per la lotta antifrode (ULAF) ha espressamente il compito di affrontare seriamente la lotta contro la frode legata all'imposta sul valore aggiunto, esso deve disporre del personale necessario, secondo le condizioni generali. I tre collaboratori, a cui è stata affidata la lotta contro la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto, sono del tutto insufficienti per una valida lotta contro una forma così pericolosa di criminalità fiscale. Il comitato tributario dell'UFE richiede perciò un netto aumento, adeguato alle effettive necessità, del personale dell'ULAF addetto alla lotta antifrode nell'ambito dell'IVA. V. Per combattere in modo efficace le frodi fiscali in tutta Europa è necessario istituire in tutti gli stati membri un sistema informatico, operante secondo gli stessi uguali, e organizzare tramite OLAF uno scambio di informazioni diretto e un accesso a livello europeo. VI. L‘UFE chiede che le misure semplificative deliberate per agevolare la costituzione di piccole aziende al fine di allegerirne il peso fiscale, non aprano la strada a nuove possibilità di frode. Per evitare tali possibilità è assolutamente necessario mettere le amministrazioni fiscali in grado di controllare in modo efficace i contribuenti, per contribuire in questo modo all’uguaglianza fiscale.
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